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Addio mia cara TASI
Leggi di bilancio 07/06/2020 - 16:22

Ricorderai il 2020 come l'anno della pandemia da Covid-19, che probabilmente si aggiudicherà il premio come peggior attore protagonista del secolo, ma non meno importante è il ruolo da non protagonista che riveste la nostra cara IMU che assumerà nuovi tratti proprio nel 2020. 

La chiamano nuova IMU e comprenderà anche la nota TASI.

Esattamente, la novità più rilevante della finanziaria 2020 consiste nell'unificazione delle due imposte, in una. In sostanza non ci sono stati sconvolgimenti rispetto alla precedente dottrina, dato che la base imponibile è rimasta invariata cosi come sono rimaste invariate le scadenze del 16 Giugno e del 16 Dicembre rispettivamente per l'acconto e per il saldo.

 

Oltre all'accorpamento delle due imposte, un'importante novità riguarda la deducibilità del 50% per gli immobili strumentali

Riguardo al pagamento dell'IMU nel documento del MEF, sono previsti particolari casi:

  • Se l'immobile è stato ceduto nel 2019, si tiene conto dell'assenza del presupposto impositivo sia ai fini dell'acconto che del saldo.
  • Se l'immobile è stato acquistato nel corso del primo semestre 2020, il contribuente non versa nulla alla prima rata di scadenza, ma esiste la possibilità di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, 
  • Se parliamo di immobili ceduti e acquistati tra il 2019 e il 2020, il contribuente può inciampare in due strade:
    • dovrà versare l’acconto 2020 o per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI.
    • non verserà nulla per quello acquistato nel 2020;
    • oppure effettuerà il versamento per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019. Se gli immobili sono situati in comuni diversi, il contribuente potrà scegliere un diverso criterio per ciascuno di essi.
  • Se l'immobile è tenuto a disposizione o è stato locato nell’anno 2019 e viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020, vale la stessa regola del primo punto.
  • Viceversa se l'immobile è destinato ad abitazione principale nel 2019 e viene tenuto a disposizione o viene locato nell’anno 2020, vale la regola del secondo punto.
  • Nel caso in cui il contribuente possieda due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la lorodestinazione, vale quanto pattuito nel terzo punto.
  • Per i fabbricati rurali strumentali, che nel 2019 erano assoggettati alla TASI, sono esenti dall'IMU e vale quanto pattuito nel secondo punto, con la specificazione che l'aliquota di base per l'acconto è pari allo 0.1%

Come si calcola l'IMU 2020?

Il punto di partenza è sempre la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5%, moltiplicandola per il coefficiente pattuito per ogni immobile ed infine moltiplicare il risultato per le aliquote deliberate da ciascun comune.

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