Caricamento in corso
Il possesso di un bene - Articolo 1140
Cosa è la proprietà? 22/04/2020 - 11:11

Quando si parla di proprietà viene automatico pensare al possesso inteso come potere essercitato su di una cosa, che si manifesta come attività consguente all'esistenza di un diritto reale.

Stando a quanto afferma il codice civile, nel suo articolo 1140, possiamo individuare due elementi distintivi: uno soggettivo e l'altro oggettivo.

Con il primo si intende individuare il soggetto che possiede il bene, mentre con il secondo si sottolinea l'effettivo potere su tale bene. Nella disciplina possiamo inciampare anche in un possesso indiretto, caso in cui un soggetto possieda un dato bene per conto di qualcun'altro, mentre totalmente differente è il caso della detenzione, nella quale il soggetto applica il medesimo potere sul bene ma lo esercita senza alcun diritto.

 

Ma come si acquista il possesso di un bene?

Come per la proprietà, anche in questo caso, abbiamo due alternative: a titolo originarioa titolo derivato. Nel primo caso si ha una vera e propria apprensione fisica del bene con la conseguente volontà del soggetto, mentre nel secondo caso possiamo inciampare in 3 casistiche:

  • Con la consegna della cosa, sia essa reale o simbolica
  • Per successione testamentaria
  • Per accessione

Negli ultimi due casi, il possesso è un fenonemo che persiste nel tempo e viene integrato con il possesso prodotto dal nuovo soggetto, in totale assenza di vizi e in buona fede.

 

Come ogni diritto anche il possesso produce determinati effetti, come ad esempio il caso in cui il proprietario della cosa rivendica il suo diritto ed esige la riconsegna della cosa. In questo caso occorre valutare la natura della fede del possessore, dato che se risultasse una mala fede egli sarebbe tenuto a restituire anche tutti i frutti prodotti dal bene, che invece possono restare al possessore nel caso abbia agito in buona fede. Esiste tuttavia un caso limite, chiamato possesso vale titolo, secondo il quale un soggetto che acquista un bene mobile, da un venditore che non vanta alcun diritto su quel bene, ne diventa comunque il proprietario se dimostra la presenza di buona fede e di un titolo astrattamente idoneo.

 

Pur restando una situazione di fatto, il possesso viene tutelato dal codice grazie a determinate azioni tra cui:

  • L'azione di reintegrazione o di spoglio, grazie alla quale un soggetto rivendica un suo diritto che gli è stato strappato con violenza o clandestinità, a patto che faccia ricorso entro un anno dallo spoglio.
  • L'azione di manutenzione, serve per far cessare turbamenti o pregiudizi da parte di terze persone.
  • L'azione di nunciazione, rientra invece nelle misure cautelari che mirano alla conservazione di uno stato di fatto; esse sono la denuncia per danno temuto o per nuova opera.

Questo strumento se protratto nel tempo, in maniera lecita, stabile e duratura, permette di sfociare nell'usucapione.

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su tutte le novità!