Caricamento in corso
Gli atti onerosi e quelli gratuiti. Quali sono le differenze fiscali? - Parte prima
Casa e fisco 23/02/2020 - 18:46

bIn uno dei miei primi articoli, mi sono dedicato all'analisi delle prime imposte che un soggetto è costretto a versare quando decide di comprare casa. L'acquisto di una casa è uno degli atti a titolo oneroso sui quali purtroppo gravano delle imposte, che abbiamo visto prendono il nome di imposta di registro, imposta catastale e imposta ipotecaria. Tra gli atti a titolo gratuito rientrano invece le successioni e le donazioni, ma nonstante siano "gratuiti" anche su di esse gravano delle imposte. Ma facciamo un passo alla volta.

 

Partiamo dall'imposta di registro. Introdotta nel 1986, esattamente il 26 di Aprile, questa ha il compito di adempiere ad un duplice obbligo:

  1. Sottoporre alla trascrizione gli atti di qualsiasi natura
  2. Pagare il tributo 

Rientra nella categoria delle imposte reali indirette e colpisce con un'aliquota fissa o proporzionale. La registrazione degli atti può essere di diversa natura:

  • a termine fisso
    • entro 20 giorni per gli atti in Italia
    • entro 60 giorni per gli atti all'estero
    • entro 30 giorni per gli atti registrabili telematicamente
    • entro 5 giorni per gli atti giudiziari
  • in caso d'uso
    • per i contratti di locazioni transitori con una durata inferiore ai 30 giorni
    • per i contratti di lavoro autonomo
    • per le scritture private non autenticate
  • volontaria
    • per gli atti non sottoposti a registrazione

Abbiamo visto il presupposto e quindi viene automatico pensare che i soggetti passivi siano gli attori che traggono vantaggio da questi atti.

Per quanto riguarda l'imponibile ne esistono di diverse tipologie:

  • per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritte reali, la base imponibile è data dal valore inserito nell'atto, a meno che l'acquirente non sia una persona fisica; in tal caso viene utilizzato il valore catastale rivalutato da appositi coefficienti
  • per le permute teniamo conto del valore del bene
  • per i contratti ordinari teniamo conto del valore del bene o della prestazione.
  • per gli atti obbligazionari, la base imponibile risulta dall'ammontare dell'obbligazione assunta
  • per gli atti con cui viene prestata garanzia personale o reale, teniamo conto della somma garantita
  • per i contratti diversi, l'ammontare dei corrispettivi
  • per i contratti di associazione la misura è fissa e quindi non esiste una base imponibile

Abbiamo visto che la natura di questa imposta è sia fissa che proporzionale. Nel primo caso è stata fissata a 200 Euro, mentre nel secondo caso può assumere diverse percentuali; in linea generale:

  •  3% per i beni mobili, ma nel caso in cui il trasferimento avvenga in favore dello stato tale imposta torna fissa a 200,00 Euro
  • 9% per i beni immobili, ridotta al 2% in caso dei benefici prima casa
  • 15% per i terreni agricoli

Il pagamento avviene mediante il modello F23, al momento della registrazione se l'aliquota è proporzionale o con una liquidazione differita per massimo 3 giorni. nel caso in cui tale imposta è stata calcolata male, subentra l'imposta di registro suppletiva, mentre nel caso non esistono elementi utili per determinarla, viene applicata successivamente tramite l'imposta di registro complementare.

 

Due parole sul valore catastale rivalutato detto in precedenza, prima di passare all'imposta ipotecaria. Abbiamo detto che nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritte reali, rivalutiamo la rendita catastale del 5% e la moltiplichiamo per i seguenti coefficienti, a seconda della categoria in cui l'immobile resiede.

  • 110 per la prima casa
  • 120 per i gruppi A e C, esclusi gli uffici e i negozi quindi le categorie A/10 e C/1
  • 140 per gli immobili del gruppo B
  • 60 per la categoria A/10 e per il gruppo D
  • 40,8 per la categoria C/1 e per il gruppo E

L'imposta ipotecaria colpisce le trascrizioni, le iscrizioni o le rinnovazioni, quindi in definitiva tutto quello che riguarda la pubblicità immobiliare nei registri della conservatoria. Nel primo caso la base imponibile assume la medesima natura dell'imposta di registro, mentre nel secondo caso si tiene conto del capitale o degli accessori per i quali viene iscritta o rinnovata l'ipoteca. Per quanto riguarda l'aliquota, anche in questo caso può assumere una natura fissa pari a 200 Euro o proporzionale oscillando tra lo 0,5% fino al 2%. I soggetti passivi sono i medesimi previsti per l'imposta di registro.

 

L'imposta catastale colpisce inece ogni voltura catastale e quindi di conseguenza tutti i trasferimenti dei beni inseriti in catasto. Ecco il presupposto

L'aliquota può essere fissa o proporzionale, rispettivamente pari a 200 Euro o pari all'1%. 

La base imponibile va ricercata nel valore catastale del bene, frutto di un apposita moltiplicazione tra la consistenza dell'unità immobiliare e la relativa tariffa d'estimo pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

 

Ultima imposta è quella di bollo, che detiene la particolarità di un ibrido, ovvero è sia un'imposta che una tassa. Rientra nelle imposte indirette statali. 

Il presupposto va ricercato nella presenza di atti civili, amministrativi o giudiziari o in presenza di atti di locazione inferiori a 30 giorni. Nel primo gruppo l'imposta colpisce fin dall'origine, mentre nel secondo solo in caso d'uso. L'aliquota è sia fissa che proporzionale, ovvero pari a 16 Euro ogni 4 facciate o 100 righe o nel secondo caso commisurata al valore dell'atto. Il pagamento avviene mediante strumenti telematici o direttamente all'ufficio delle entrate, ma in caso straordinario tramite le marche da bollo.

 

La prossima volta ci dedichiamo alle tasse sulle successioni e sulle donazioni! #staytuned

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su tutte le novità!