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il 110% non è più un sogno. Vieni a scoprire il decreto rilancio
Leggi di bilancio 26/07/2020 - 09:49

Finalmente ci siamo. Dopo quasi un mese di attesa rispetto alla prima scadenza, il famoso decreto rilancio ha trovato spazio all'interno della nostra Gazzetta Ufficile

Tanti sono i punti che vegono toccati, dalla sanità fino alla destinazione di risorse ai piccoli comuni passando per il famoso Econbonus, il vero protagonista della scena attuale.

Tutti impazziscono per questo 110%, probabilmente anche tu che stai leggendo questo articolo, ma ti consiglio di dare una lettura globale al contenuto della legge n.77 che puoi facilmente scaricare personalmente cliccando su questo link.

Detto questo concentriamoci sull'articolo 119 riguardante gli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Secondo la normativa, la detrazione prevista dalla legge n.90 del 3 di agosto 2013 viene aumentata al 110% per tutte le spese sostenute e documentate da un dato soggetto nell'arco temporale dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, spalmandole in 5 quote annuali di pari importo. 

 

Quali spese possono essere detratte? tutte quelle chie rientrano in uno dei seguenti casi:

  1. Interventi di isolamento termico praticato sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che riguardano l'edificio per un minimo del 25% della superficie lorda dell'edficio o dell'unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente o con uno o più accessi autonomi dall'esterno. Vengono previsiti dei massimali di spesa e nello specifico.
    1. € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per unità funzionalmente autonome o con uno o più accessi dall'esterno.
    2. € 40.000 moltiplicati per il numero di unità componenti edifici che vanno da un minimo di 2 unità immobiliari fino ad un massimo di 8.
    3. € 30.000 moltiplicati per il numero di unità componenti edifici con più di otto unità immobiliari.
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici ai fini della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con impianti a condensazione con prodotti di classe A o con impianti a pompe di calore ivi compresi quelli ibridi o geotermici, anche abbinati ad impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o infine con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Per i comuni montani, in via di esclusiva, è possibile l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione in questo caso è prevista nei seguenti casi:
    1. Per un massimo di € 20.000 di spesa moltiplicata per il numero di unità inserite in edifici composti al massimo da 8 unità immobiliari.
    2. Per un massimo di € 15.000 di spesa moltiplicata per il numero di unità inserite in edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari inserite in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti o con uno o più accessi dall'esterno, relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, esistenti, con con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con impianti a condensazione con prodotti di classe A o con impianti a pompe di calore ivi compresi quelli ibridi o geotermici, anche abbinati ad impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o infine con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Per le zone non metanizzate parliamo anche di impianti con caldaie a biomassa con prestazioni di classe 5 o per i comuni montani la possibilità di l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione in questo caso si applica per un massimo di spesa pari a € 30.000. Per questa categoria di interventi, le disposizioni che ti illustrerò qui di seguito si applicano anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente e sostenute da quest'ultimo. dal primo gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020.

 

Per quanto riguarda gli interventi caratterizzanti la categoria A, bisogna specificare che i materiali isolanti devono rispettare minime caratteristiche ambientali meglio specificate nel decreto dell'11 ottobre 2017 pubblicato al numero 259 della gazzetta ufficiale; Inoltre è bene specificare che nel caso dell'attuazione di uno degli interventi rientranti nella categoria B o C, sopradette, la detrazione si applica anche alle spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituto.

 

La famosa aliquota del 110% non si applica solo a queste 3 macrocategorie di interventi ma anche ad una serie di migliorie, che per semplicità definiamo "accessori", in termini di efficienza energetica già contenute e disciplinate nella legge n.90 del 3 agosto 2013, a patto che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopradetti e definiti "trainanti". Nel caso in cui il tuo edficio sia vincolato dal codice dei beni culturali o di paesaggio o peggio ancora se uno degli interventi che vuoi portare a termine sia vietato dal regolamento edilizio, la detrazione si applica a prescindere dalla congiunzione con gli interventi contenuti nelle 3 categorie sopradette.

La suddetta detrazione scende al 90% qualora, per uno degli interventi, si decida di cedere il credito di imposta ad un'assicurazione.

 

Pensi che sia finita qui? assolutamente no.

Un altro vincolo previsto dalla legge riguarda il miglioramento della classe energetica dell'immobile (in fondo di questo parliamo). 

La normativa esige che, in congiunzione ad uno degl interventi previsiti sia essi "trainanti" che "accessori", l'unità immobiliare guadagni in termini di classe energetica raggiungendo una classe 2 volte migliore o il raggiungimento della più alta classe energetica. Come dismostrarlo? Tramite il famoso Certificato di Prestazione Energetica che viene redatto da un tecnico specializzato sottoforma di dichiarazione asseverata. 

 

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Passiamo un secondo agli impianti fotovoltaici. La detrazione in questo caso colpisce le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, fino ad un massimale di € 48.000 e comunque nei limiti di spesa di € 2.400 per ogni Kw nominale dell'impianto, a patto che ovviamente l'impianto venga installato in accessorietà ad uno degli interventi trainanti sopradetti. in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, contenuti nell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2021 n.380, il limite è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza. Quanto ti ho appena detto vale anche per l'installazione successiva di sistemi di accumulo, nel limite di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

Anche in questo caso il legislatore ha previsto un vincolo in termini di energia non consumata, subordinando il soggetto a cedere il quantitativo di energia non autoconsumata o non condivisa per l'autoconsumo in favore del Gestore dei servizi energetici alias GSE.

 

Il decreto disciplina anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, anche se ad oggi il Bel Paese non è tra le prime nazioni in termini di circolazione di questa categoria di veicoli, ma in fondo è meglio prevenire che curare. Non esistono massimali in tal senso, ma persiste la necessità di abbracciare uno degli interventi trainanti per godere della detrazione al 110%.

 

Quanto detto finora vale per le seguenti categorie di soggetti: condomini, persone fisiche, IACP, cooperative, organizzazioni non lucatrive sociali e infine associazioni dilettantistiche, fino ad un massimo di due unità immobiliari. Ecco la conferma che i benefici possono espandersi anche sulle seconde case.

 

Prima di concludere l'articolo ti illustro anche cosa afferma l'articolo 121 di tale decreto, il quale si occupa di definire meglio la disciplina sul credito di imposta o sullo sconto in fattura. Ormai è chiaro che le detrazioni comportano la nascita di un credito di imposta che puoi recuperare nei successivi 5 anni, ma allo stesso tempo puoi cedere questo credito di imposta a terzi soggetti, quali ad esempio agli istituti di credito, ad intermediari finanziari o infine anche allo stesso fornitore che effettua i lavori. Quest'ultimo "anticipa" il credito di imposta sottoforma di sconto sulla fattura, fino ad un massimo parti al corrispettivo stesso, con la facoltà di cedere successivamente tale credito a terzi soggetti.

Questa possibilità può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori, a patto che non siano più di due per ciascun intervento compessivo e riferendosi almeno al 30% dell'ammontare dell'opera finale. 

La cessione di tale credito, come afferma l'articolo 119, non è cosi automatico. In particolare servono delle dichiarazioni, asseverazioni o visti di conformità che controprovino il diritto alla detrazioni. Tali asseveramenti vengono redatti da professionisti o tecnici abilitati ed inviati, telematicamente, all'ENEA nei termini previsit dall'articolo 121 ovvero per ogni stato di avanzamento o a conclusione lavori, a patto che non riguardino unità immobiliari rientranti tra queste categorie: A/1, A/8 e A/9.

 

Come ti ho detto in precedenza ti invito a leggere integralmente la legge, perchè oltre alla lingua "immobiliare" se ne parlano tante altre coinvolgendo altri settori fino ad arrivare alla sfera personale di ogni singolo cittadino italiano. Trovi il documento completo a questo link

 

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